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Infedeltà coniugale: quando le prove sono “contestate” davanti al giudice

Chi si rende colpevole di infedeltà coniugale continuativa ha moltissimo da perdere. Senza contare la potenziale rovina di un nucleo familiare, chi tradisce perde gran parte dei propri diritti “economici”, assicurati dalla legge in caso di separazione. In particolare, come apprendiamo dal sito grupposarosinvestigazioni.it, si potrebbe anche arrivare ad una revisione dell’assegno di mantenimento o addirittura alla perdita totale da parte del coniuge tradito.

Accusare un coniuge di infedeltà coniugale tuttavia richiede la presentazione di prove certe che non lascino spazio ad alcun dubbio sulla loro veridicità e soprattutto incontrovertibilità. Se le prove risultassero poco chiare e non supportate da una testimonianza da parte di terzi, il coniuge accusato avrebbe il diritto di confutare le prove.

Come vengono contestate le prove di infedeltà coniugale?

In genere, le prove di infedeltà coniugale sono di tipo visuale o scritto. Nel primo caso si parla di fotografie o video, nel secondo caso di testimonianze scritte che possono andare dall’ormai antiquata lettera d’amore fino alla più moderna, efficace e rapida e.mail. Naturalmente c’è anche tutto il fitto e insidioso sottobosco di chat private scambiate attraverso app di messaggistica istantanea.

Ne deriva che i device mobili come tablet e smartphone sono delle vere e proprie miniere di prove, a patto che si riesca a raccoglierle.

E’ necessario sapere però che spesso le prove costituite da fotografie o video vengono contestate dal coniuge sospettato di tradimento. Le motivazioni principali sono la poca chiarezza delle immagini (“Potrebbe essere chiunque”) oppure che la data in cui sono state realizzate le foto o il video non è pertinente all’argomento del processo.

Molto più difficile è invece la contestazione di prove scritte, dal momento che in genere i formati elettronici riportano la data e l’ora in cui gli scambi scritti sono avvenuti, rendendone molto difficile l’alterazione o la mera contestazione.

Prove di infedeltà coniugale e violazione della privacy

In molti sostengono che “rubare” immagini e video da un qualsiasi dispositivo elettronico rappresenti una violazione della privacy e che questo invalidi automaticamente le prove raccolte in questo modo. Non è così.

Le norme sulla violazione della privacy affermano che è reato ledere la sfera personale di qualcuno al fine di arrecare un danno (di qualsiasi tipo, che vada dalla sfera personale a quella economica). Al contrario è perfettamente lecito violare quella stessa privacy al fine di reperire prove da esibire in propria difesa e in questo caso non si può essere accusati di illecito trattamento dei dati.

I confini tra il diritto alla privacy e il diritto alla difesa dei propri interessi si fanno ancora più sfumati nel momento in cui la disputa si svolge tra due coniugi, i quali sono così a stretto contatto da condividere gli spazi: prendere il telefono poggiato sul tavolo è meno grave quando il telefono in questione è poggiato sul “tavolo della casa coniugale”.

Testimoni e terze parti

Durante una causa di divorzio in cui si tenta di dimostrare il tradimento di uno dei due coniugi, la parola dei due diretti interessati ha scarso valore probante. Per convalidare definitivamente una prova qualsiasi è necessario trovare un testimone dei fatti che sia pronto a prestare testimonianza giurata in merito al tradimento oggetto della causa.

In quest’ottica la testimonianza di uno o più investigatori privati assoldati a raccogliere prove sull’infedeltà coniugale è estremamente preziosa.

Il diritto a non pagare

Si è detto che le prove possono essere raccolte anche in violazione della privacy di un individuo quando servono a difendere i propri diritti. Ma quali diritti difende il coniuge tradito? A parte i danni morali, il coniuge tradito subisce potenzialmente danni economici: se il coniuge traditore dovesse chiedere un assegno di mantenimento, il coniuge tradito sarebbe raggirato, poiché il traditore ha perso ogni diritto al mantenimento economico nel momento in cui è stato dimostrato un tradimento continuativo del legame coniugale.