Il D.lgs. n.81/2008 conosciuto anche come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” rappresenta il quadro normativo di riferimento per tutto quanto attiene la sicurezza sul posto di lavoro in Italia. Il campo di applicazione del decreto è molto vasto poiché si applica a tutte le imprese, gli enti, alla Pubblica Amministrazione in cui siano impiegati dei lavoratori subordinati.
La parte del decreto più importante è sulla dedicata alla valutazione dei rischi e alla definizione di un documento dedicato, che prende il nome di DVR.
Cos’è il DVR (Documento per la valutazione dei Rischi)
Si tratta di un prospetto obbligatorio che l’azienda ha il compito di redigere in merito alla sicurezza del posto di lavoro. Il documento identifica tutti i rischi esistenti sul luogo di lavoro e valuta la probabilità con cui si possano verificare incidenti, infortuni o, più in generale, eventi dannosi per la salute dei lavoratori. Il documento riporta inoltre quali misure di prevenzione adottare al fine di limitare o annullare l’impatto degli eventuali eventi dannosi citati.
La compilazione e la presentazione del documento per la valutazione dei rischi è obbligatoria per tutte le aziende cha abbiano almeno un lavoratore dipendente. Il prospetto può essere presentato sia in forma cartacea che digitale. È fondamentale che sia sempre aggiornato e conforme alla normativa vigente. Gli aggiornamenti sono richiesti nel momento in cui si adottano nuovi macchinari o strumentazioni, oppure quando vengono modificati i processi delle lavorazioni. In caso di aggiornamenti è necessario apporre la data dell’ultima modifica.
La mancata o incompleta presentazione del documento comporta ingenti sanzioni per il Datore di Lavoro. Il responsabile per il DVR è sempre il Datore di Lavoro che non può delegare la responsabilità, ma può avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato per la corretta compilazione.
Per quanto non esista un modello predefinito di DVR è comunque necessario che siano presenti tutti i contenuti previsti dalla normativa.
Quali informazioni sono necessarie per compilare il DVR?
Una descrizione generale dell’azienda: È essenziale fornire una planimetria del luogo in cui si svolgono le lavorazioni e dell’aria circostante al sito produttivo. La pianta deve evidenziare la presenza e la collocazione di macchinari e impianti utilizzati per le fasi produttive. Questa richiesta è funzionale a calare nella realtà il documento, non limitandosi a riepilogare generiche indicazioni legate alle condizioni dell’edificio in cui vengono effettivamente svolte le operazioni di lavorazione.
Ciclo produttivo e mansioni: facendo un puntuale riferimento alla planimetria precedente è utile ricostruire tutte le lavorazioni (dall’arrivo delle materie prime fino all’uscita del prodotto finito dallo stabilimento). Ciò significa che bisogna prendere in considerazione anche le operazioni di movimentazione delle merci, le operazioni carico e scarico, oltre che tutte le fasi del ciclo produttivo necessarie. È essenziale specificare l’eventuale presenza di prodotti chimici o sostanze pericolose in generale (a cui possono corrispondere il rischio di incendio o il rischio di esplosione) necessari alla lavorazione, citando di volta in volta le strumentazioni richieste o i macchinari utilizzati.
È obbligatorio riportare anche i nominativi di tutte le persone coinvolte e le rispettive mansioni. Per ciascuna mansione vanno evidenziati i rischi specifici. Tutti i dati devono essere aggiornati e veritieri. Queste informazioni sono funzionali a verificare che i passaggi del ciclo produttivo e le mansioni siano coerenti e conformi ai criteri previsti dalla normativa vigente.
Misure di prevenzione: Dopo avere elencato e valutato i rischi arriva il momento di identificare le misure necessarie per la prevenzione di incidenti o eventi dannosi per i lavoratori. A seconda delle lavorazioni può essere previsto l’impego di DPI (Dispositivi di protezione individuale) e di specifiche procedure di lavoro per minimizzare i rischi. Quando le lavorazioni prevedono l’uso di macchinari è necessario pianificare l’opportuna manutenzione, organizzare la formazione del personale coinvolto, in modo tale che l’utilizzo delle strumentazioni sia adeguato e conforme alle esigenze di tutela della salute.
Tutte queste valutazioni vanno aggiornate quando si procede alla sostituzione di macchinari o quando avvengono modifiche sostanziali al ciclo di lavorazione, assicurando che l’ambiente di lavoro sia sempre in sicurezza.
La figura del RSPP
L’acronimo RSPP indica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura giuridica designata dal datore di lavoro ed in possesso di determinati requisiti professionali che ha il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ai rischi.
La nomina del RSPP può interessare una persona interna all’azienda oppure, in alternativa, il datore di lavoro può affidarsi ad un consulente esterno che assume l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In ogni caso la nomina deve avvenire tramite la compilazione di un apposito modulo sottoscritto da entrambe le parti coinvolte.
I compiti dell’RSPP sono in gran parte diretti alla formazione del personale: i lavoratori devono essere informati circa i rischi connessi alle rispettive mansioni, e devono conoscere le procedure di prevenzione necessarie. L’RSPP deve essere il punto di rifermento per tutto quanto attiene al sistema di sicurezza e deve avere come priorità la tutela della salute dei lavoratori.
Sanzioni per inadempimenti
Gli enti preposti a verifiche e controlli di sicurezza sono diversi: il documento può essere richiesto in visione da INPS, INAIL, ASL, Vigili del fuoco. In caso di non conformità accertante possono essere comminate sanzioni da un minimo di € 3.000 fino ad un massimo di € 15.000 a datore di lavoro. In caso di gravi inadempimenti delle norme antinfortunistiche, le autorità possono decidere anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.